Art. 49Isole a elevata naturalità (Stepping stones)
1.Si tratta di aree che fungono da punto di appoggio e rifugio per gli organismi nel corso degli spostamenti giornalieri e stagionali.
2.Le isole a elevata naturalità (stepping stones) sono ambienti già oggetto di parziale trasformazione o per i quali è previsto un progetto di recupero o sistemazione, che presentano potenzialità ambientali elevate e dunque interesse strategico al mantenimento della capacità di connessione e costituiscono luogo preferenziale per la formazione di aree di riequilibrio ecologico.
3.Il PI classifica isole ad elevata naturalità:
a.le cave e le ex cave e gli altri elementi puntuali rinaturalizzati o in corso di rinaturalizzazione;
b.gli ambiti con significativa componente naturale quali le fasce fluviali;
c.gli ambiti in evidente stato di naturalizzazione anche spontanea;
d.parchi urbani e boschi periurbani.
4.Il Comune in tali ambiti promuove, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
a.la realizzazione di interventi necessari per fornire allo sviluppo le condizioni di sostenibilità ambientale in relazione ad interventi di trasformazione oggetto di compensazioni ambientali per bilanciare la valenza ecosistemica attuale. Tali compensazioni ambientali, da attuarsi contestualmente alla realizzazione delle opere e degli interventi, devono prioritariamente essere orientati al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica comunale e del sistema del verde;
b.gli interventi di potenziamento e riqualificazione (rimboschimenti, progetti di rinaturalizzazione, zone umide artificiali, ambiti naturaliformi e territori agricoli della zona periurbana) al fine di aumentare il livello complessivo di biodiversità, in ambito urbano e periurbano;
c.il mantenimento o la creazione di fasce di protezione delle aree umide naturalizzate anche attraverso l’impianto di specie vegetali riparie che svolgono una funzione di consolidamento delle sponde, nonché una funzione di aumento della diversità ambientale con conseguente aumento della diversità biologica;
d.concreti interventi di recupero ambientale di aree degradate quali cave, discariche, aree dismesse, aree bonificate e altre aree e attività in stato di abbandono o cessate;
e.il completamento dei corridoi terrestri con realizzazione di tratti a siepe di nuova costituzione che utilizzino modelli di impianto e composizione tipici delle strutture planiziali;
f.la deframmentazione di manufatti, infrastrutture quali viabilità di livello locale e/o sovracomunale mediante la creazione di percorsi di connessione a bypass;
g.la costruzione di vasche o bacini di laminazione con finalità polivalenti, facendo attenzione cioè non solo alla funzione idraulica, ma integrandola con finalità di realizzazione di neo-ecosistemi utili alla fauna dei luoghi.
5.Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi dovranno essere effettuati, previa valutazione di compatibilità che consideri l’incidenza delle trasformazioni sull’ecosistema, mediante tecniche di ingegneria naturalistica secondo le migliori e più recenti esperienze adottate in analoghi sistemi ecologici.