Art. 41 Modalità per l’individuazione degli annessi rustici non più funzionali al fondo [4]
1.Sono definite “costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola”, le costruzioni legittimamente edificate in funzione dell’attività agricola in virtù delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle zone agricole, che presentano i seguenti requisiti:
b.successivamente alla data di adozione del PI non sono stati oggetto di frazionamenti rispetto al fondo cui sono collegati;
c.hanno perduto un nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell’azienda agricola.
2.I requisiti di non funzionalità di cui alla lett. c. del comma 1. sono certificati mediante una perizia tecnico–agronomica, asseverata da un professionista abilitato, redatta secondo i criteri previsti dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d) della LR 11/2004 e dell’art. 2135 del Codice Civile, nella quale, previo sopralluogo, il perito accerti, anche in fatto, che la costruzione non è più utilizzata per le esigenze di un’azienda agricola e indichi:
a.Generalità
.dati proprietario/i (richiedente/i);
.ubicazione: planimetria catastale con evidenziazione dei terreni dell’azienda e rispondenza requisito “fondo rustico”, in scala 1:2000.
b.Descrizione azienda
.riparto reale della superficie (prato, seminativo, vigneti, tare, ecc.);
.indirizzo produttivo (viticolo, zootecnico da latte, da carne, estensivo, cerealicolo, ecc.);
.parco macchine-attrezzi esistenti in azienda;
.sintetica, ma esauriente “storia” dell’azienda agricola a partire dal 24/03/2006 (cessione di terreni in affitto, vendita di terreni, cambio d’indirizzo produttivo, variazione nel numero degli addetti, disinvestimenti effettuati, altri cambiamenti sostanziali che spieghino il motivo dell’attuale situazione e della richiesta).
c.Fabbricati aziendali attuali
.descrizione con: planimetria indicante gli edifici, interessante anche un congruo intorno, in scala 1:500;
.per ciascun fabbricato rurale o parte: utilizzo attuale, superficie coperta e volume;
.estremi delle concessioni edilizie o condoni ottenuti;
.documentazione fotografica esauriente: minimo 5 foto a colori in formato 13x18 (inquadramento generale panoramico del complesso e quattro sui lati dell’edificio).
3.Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, non regolarmente assentito.
4.Per ottenere il riconoscimento da parte del Comune di “costruzione non più funzionale alle esigenze dell'azienda agricola” l’avente titolo sull’immobile deve presentare istanza di validazione della proposta di riconoscimento su modello pubblicato sul sito web del Comune cui va allegata la documentazione comprovante i requisiti di cui ai commi 1. e 2.
5.La validazione dell’istanza di cui sopra da parte del competente Dirigente comunale avviene con specifico provvedimento in esito all’istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo richiesto previa stipula di convenzione.
6.Ad avvenuto rilascio del titolo abilitativo il provvedimento di validazione è trasmesso, con modalità informatiche, al responsabile del SIT per l’aggiornamento del quadro conoscitivo e delle informazioni cartografiche e territoriali e per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
7.Per gli annessi rustici non più funzionali al fondo sono ammessi i cambi d’uso nei limiti e con le destinazioni previsti per la zona, diverse dalle ZTO B ed E, in cui ricadono. La Superficie utile degli annessi rustici non più funzionali, qualora ricadente in zone di completamento può essere oggetto di recupero anche se eccedente l’indice fondiario, se ricadente in zona di espansione deve essere contenuta entro la Superficie utile massima ammessa dall’indice territoriale della zona.