Art. 37 ZTO B – Zona residenziale e mista esistente e di completamento
- Trattasi di tessuti esistenti o in via di completamento destinati principalmente alla residenza e integrata con usi terziari e commerciali, nonché a suolo libero non impermeabilizzato nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi.
- Nella zona B15 sono ammessi gli interventi precisati nella scheda puntuale ZTO B15 – “Ex Centrale del Latte”, contenuta nell’Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche. La riqualificazione dell’area si attua con IED convenzionato, applicando la disciplina urbanistico-edilizia contenuta nella scheda puntuale.
- Nelle zone B16, B17, B20, B21 e B22 sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, interventi diversi si attuano con PUA.
- Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.
- Il PI si attua secondo i seguenti indici:
- Nella zona B0 non è ammessa alcuna costruzione salvo le recinzioni perimetrali all’intero ambito; non deve essere diminuita la permeabilità del suolo. Dette aree non possono generare Credito Edilizio di cui all’art. 12 delle presenti NTO. Non si applicano i commi sottoriportati.
- Nelle zone B8 e B10 sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal PAI per le aree classificate a pericolosità idraulica di tipo 4.
- Nella zona B14 sono consentiti i seguenti interventi: − recupero degli edifici esistenti a fini residenziali; − nuova costruzione residenziale derivante da Credito Edilizio, previa ristrutturazione
ZTO | Uf (mq/mq) | Su (mq) | H max (m) |
B0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | 1 | " | 18 |
B2 | 1 | " | 15 |
B3 | 1 | " | 12 |
B4 | 0,5 | " | 12 |
B5 | 0,5 | " | 9 |
B6 | 0,5 | " | 7,5 |
B7 | 0,35 | " | 9 |
B8 | 0,35 | " | 9 |
B9 | 0,35 | " | 7,5 |
B10 | 0,35 | " | 7,5 |
B11 | " | " | 9 |
B12 | 0,35 | " | 9 |
B13 | " | 750 | 9 |
B14 | " | " | 7,5 |
B15 | " | 5200+800 di complementari | 13,5 |
B16 | 1 | " | 15 |
B17 | 1 | " | 12 |
B18 | 1 | " | 18 |
B19 | 1 | " | 15 |
B20 | 1 | " | 15 |
B21 | 1 | " | 12 |
B22 | 0,7 | " | 12 |
B23 | " | 690 | 9 |
B24 | 0,35 | – | 9 |
dell’edificio esistente;
− nuova costruzione ai sensi del successivo art. 61.
Per i fabbricati esistenti è confermata la destinazione d’uso attuale, purché compatibile con la
residenza.
Gli interventi di cui sopra, a esclusione della volumetria realizzabile ai sensi dell’art. 61,
dovranno rispettare i seguenti parametri:
− area di pertinenza massima pari a 6 volte la superficie coperta;
− altezza massima pari a 7,50 m;
− distanza minima tra i fabbricati pari a 10 m o in aderenza;
− distanza minima dai confini pari a 5 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti
regolarmente registrato e trascritto o in aderenza.
In caso di ristrutturazione con recupero delle volumetrie esistenti, potranno essere realizzate anche quote di Credito Edilizio volumetrico, nella misura massima del 30% del volume oggetto di ristrutturazione, generato per interventi di eliminazione di situazioni di degrado. Gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti dovranno rispettare caratteri tipologici e costruttivi propri del patrimonio edilizio rurale esistente con le caratteristiche prescrittive del Prontuario. Nell’Elaborato 3 – Zonizzazione, la superficie fondiaria, classificata B14, relativa alle “Esigenze abitative di tipo famigliare” di cui all’art. 61, è delimitata da perimetro; l’asterisco indica il posizionamento indicativo di un unico edificio.
- In tali aree, al fine dell’integrazione della residenza con altre funzioni urbane a essa collegate, sono ammesse attività complementari nel limite massimo del 10% della Superficie utile per le zone da B1 a B14, B16, B17 e B23 e nel limite massimo del 40% per le zone da B18 a B22; per la B24 attività complementari nel limite del 10% eccetto quelle della lett. a del successivo comma che potranno arrivare al 100%, da verificare in riferimento al singolo titolo abilitante.
- Le attività complementari ammesse sono:
- uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito;
- esercizi commerciali per la vendita al dettaglio;
- pubblici esercizi;
- locali di spettacolo e divertimento purchè non arrecanti disturbo al vicinato e non compatibili con altre disposizioni di PI e/o di settore;
- laboratori artigianali, nel limite di 300 mq di Superficie utile per ciascuna attività, a condizione che risultino non inquinanti e rumorose, nonché insalubri di prima classe ai sensi del RD 1265/1934;
- attività artigianali di servizio, di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza;
- depositi e magazzini di attività artigianali in esercizio e regolari alla data di entrata in vigore del PI;
- autorimesse private o pubbliche;
- servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
- attività per ricettività turistica.
- Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quale industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali, depositi e magazzini di merci all’ingrosso, ospedali e case di cura ed ogni altra attività che, a giudizio degli organi competenti, risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
- Per gli edifici di valore ambientale e valore testimoniale ricadenti in ZTO B, si applica la disciplina di cui all’art.14 delle presenti NTO.
- Nella ZTO B è ammesso un ampliamento della Su pari a 30 mq per alloggio, nonchè un incremento della Su con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 5. da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l’utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l’intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A dell’intero edificio.
- Sugli annessi rustici riconosciuti non più funzionali al fondo sono ammessi gli interventi fino alla demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15, e con le destinazioni ammesse nella zona in cui ricadono, senza incremento della Superficie utile.