Art. 37 ZTO B – Zona residenziale e mista esistente e di completamento
  1. Trattasi di tessuti esistenti o in via di completamento destinati principalmente alla residenza e integrata con usi terziari e commerciali, nonché a suolo libero non impermeabilizzato nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi.

  2. Nella zona B15 sono ammessi gli interventi precisati nella scheda puntuale ZTO B15 – “Ex Centrale del Latte”, contenuta nell’Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche. La riqualificazione dell’area si attua con IED convenzionato, applicando la disciplina urbanistico-edilizia contenuta nella scheda puntuale.

  3. Nelle zone B16, B17, B20, B21 e B22 sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, interventi diversi si attuano con PUA.

  4. Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

    1. Il PI si attua secondo i seguenti indici:

      1. Nella zona B0 non è ammessa alcuna costruzione salvo le recinzioni perimetrali all’intero ambito; non deve essere diminuita la permeabilità del suolo. Dette aree non possono generare Credito Edilizio di cui all’art. 12 delle presenti NTO. Non si applicano i commi sottoriportati.

      2. Nelle zone B8 e B10 sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal PAI per le aree classificate a pericolosità idraulica di tipo 4.

      3. Nella zona B14 sono consentiti i seguenti interventi: − recupero degli edifici esistenti a fini residenziali; − nuova costruzione residenziale derivante da Credito Edilizio, previa ristrutturazione

ZTO Uf (mq/mq) Su (mq) H max (m)
B0 0 0 0
B1 1 " 18
B2 1 " 15
B3 1 " 12
B4 0,5 " 12
B5 0,5 " 9
B6 0,5 " 7,5
B7 0,35 " 9
B8 0,35 " 9
B9 0,35 " 7,5
B10 0,35 " 7,5
B11 " " 9
B12 0,35 " 9
B13 " 750 9
B14 " " 7,5
B15 " 5200+800 di complementari 13,5
B16 1 " 15
B17 1 " 12
B18 1 " 18
B19 1 " 15
B20 1 " 15
B21 1 " 12
B22 0,7 " 12
B23 " 690 9
B24 0,35 9

dell’edificio esistente;

− nuova costruzione ai sensi del successivo art. 61. Per i fabbricati esistenti è confermata la destinazione d’uso attuale, purché compatibile con la residenza. Gli interventi di cui sopra, a esclusione della volumetria realizzabile ai sensi dell’art. 61, dovranno rispettare i seguenti parametri:

− area di pertinenza massima pari a 6 volte la superficie coperta; − altezza massima pari a 7,50 m; − distanza minima tra i fabbricati pari a 10 m o in aderenza; − distanza minima dai confini pari a 5 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti

regolarmente registrato e trascritto o in aderenza.

In caso di ristrutturazione con recupero delle volumetrie esistenti, potranno essere realizzate anche quote di Credito Edilizio volumetrico, nella misura massima del 30% del volume oggetto di ristrutturazione, generato per interventi di eliminazione di situazioni di degrado. Gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti dovranno rispettare caratteri tipologici e costruttivi propri del patrimonio edilizio rurale esistente con le caratteristiche prescrittive del Prontuario. Nell’Elaborato 3 – Zonizzazione, la superficie fondiaria, classificata B14, relativa alle “Esigenze abitative di tipo famigliare” di cui all’art. 61, è delimitata da perimetro; l’asterisco indica il posizionamento indicativo di un unico edificio.

  1. In tali aree, al fine dell’integrazione della residenza con altre funzioni urbane a essa collegate, sono ammesse attività complementari nel limite massimo del 10% della Superficie utile per le zone da B1 a B14, B16, B17 e B23 e nel limite massimo del 40% per le zone da B18 a B22; per la B24 attività complementari nel limite del 10% eccetto quelle della lett. a del successivo comma che potranno arrivare al 100%, da verificare in riferimento al singolo titolo abilitante.

    1. Le attività complementari ammesse sono:

      1. uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito;

      2. esercizi commerciali per la vendita al dettaglio;

      3. pubblici esercizi;

      4. locali di spettacolo e divertimento purchè non arrecanti disturbo al vicinato e non compatibili con altre disposizioni di PI e/o di settore;

      5. laboratori artigianali, nel limite di 300 mq di Superficie utile per ciascuna attività, a condizione che risultino non inquinanti e rumorose, nonché insalubri di prima classe ai sensi del RD 1265/1934;

      6. attività artigianali di servizio, di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza;

      7. depositi e magazzini di attività artigianali in esercizio e regolari alla data di entrata in vigore del PI;

      8. autorimesse private o pubbliche;

      9. servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;

      10. attività per ricettività turistica.

  2. Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quale industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali, depositi e magazzini di merci all’ingrosso, ospedali e case di cura ed ogni altra attività che, a giudizio degli organi competenti, risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

  3. Per gli edifici di valore ambientale e valore testimoniale ricadenti in ZTO B, si applica la disciplina di cui all’art.14 delle presenti NTO.

  4. Nella ZTO B è ammesso un ampliamento della Su pari a 30 mq per alloggio, nonchè un incremento della Su con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 5. da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l’utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l’intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A dell’intero edificio.

  5. Sugli annessi rustici riconosciuti non più funzionali al fondo sono ammessi gli interventi fino alla demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15, e con le destinazioni ammesse nella zona in cui ricadono, senza incremento della Superficie utile.