1. Sono le parti del territorio costituite dalla città storica, da agglomerati urbani, da complessi edilizi e da aree o di porzione di essi, comprese le aree circostanti, che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, individuate nelle seguenti sottozone:
2. Nella sottozona A1 le destinazioni d’uso sono quelle previste dal PPCS. Nelle zone pedonalizzate e in quelle a traffico limitato, sono sempre ammesse attività commerciali al piano terra in deroga alle norme del PPCS purché compatibili con il grado di tutela del fabbricato ed è vietata la trasformazione in autorimessa di locali commerciali, qualora la trasformazione interrompa la continuità di un fronte commerciale. In attuazione dell’art. 21 della LR 50/2012, al fine di integrare la rete commerciale di prossimità del Centro Storico favorendone il potenziamento, all’interno del perimetro individuato nell’Elaborato 9 –
Soprintendenza in ordine alla nuova destinazione d’uso e agli interventi edilizi richiesti. Le procedure di cui sopra sarano oggetto di convenzione con il Comune il cui testo sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale ai fini del rilascio del titolo edilizio convenzionato. La convenzione disciplinerà, in particolare, le misure di mitigazione e compensazione derivanti dai previsti impatti relativi dall’insediamento dell’attività, gli oneri a carico dell’attuatore, le garanzie, nonché gli aspetti architettonici dell’intervento e i termini temporali di attuazione. In relazione agli effetti attesi generati dall’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e per conseguire le finalità di cui sopra, il Comune verificherà le proposte di insediamento con particolare attenzione all’integrazione e al potenziamento degli itinerari commerciali, al rafforzamento e alla promozione del Centro Storico con azioni e attività per la promozione turistica, culturale e di intrattenimento. Il Comune valuterà inoltre anche gli impatti cumulativi e verificherà i seguenti aspetti: − mobilità e accessibilità, anche con riferimento al TPL, sosta e adeguatezza delle infrastrutture
esistenti; − abbattimento delle barriere architettoniche e adeguatezza dei servizi presenti quali la gestione
dei rifiuti e la consegna merci; − aspetti ambientali quali il rumore, inquinamento atmosferico, risparmio ed efficienza energetica; − adeguamento e necessità di riqualificazione della segnaletica, dell’arredo urbano nel contesto
territoriale di riferimento.
progetto di opera pubblica o mediante PUA. Nell’attuazione delle previsioni relative a detta area dovrà essere comunque posta particolare cura nell’effettuazione di preliminari rilievi e indagini archeologiche, geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche e ambientali atti a garantire l’assenza di impatti negativi sugli edifici e sulle infrastrutture circostanti in caso di realizzazione di scavi, fondazioni o costruzioni interrate oltre i 1,5 m di profondità.
− sugli edifici privi di grado di protezione sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con recupero dei sottotetti e ricomposizione delle coperture, anche con la formazione di abbaini e finestrature sul piano di falda non prospiciente piazze, strade e altri spazi pubblici o d’uso pubblico. Potranno essere realizzate terrazze “a vasca” ricavate riducendo la copertura del piano di falda per una percentuale del 5% e comunque per una superficie compresa tra un minimo ammissibile, anche se superiore a detta percentuale, fino a 10 mq e una superficie massima complessiva per ciascun immobile di 30 mq. Non è consentito realizzare parapetti e altre strutture sporgenti oltre la linea di falda. I materiali utilizzati e le modalitá realizzative dovranno ridurre al minimo la visibilitá dell’intervento e particolare cura dovrá essere posta nella realizzazione di scossaline e serramenti che dovranno essere realizzati con materiali non riflettenti o a bassa riflettanza e colorazioni omogenee a quelle tradizionali in uso nel contesto urbano del Centro Storico. La realizzazione di detti interventi è assoggettata a rilascio del titolo abilitativo la cui documentazione progettuale dovrá rappresentare l’intero sviluppo della copertura dell’immobile interessato dall’intervento, con corredo di sezioni e prospetti idonee a rappresentare con completezza lo stato di fatto e quello di progetto.
− Sugli edifici assoggettati a grado di protezione, di cui all’art. 9 delle NTA del PPCS, gli interventi di cui al precedente alinea, sono ammessi esclusivamente nell’ambito di interventi di restauro conservativo, estesi all’intero edificio, i cui documenti progettuali siano corredati, oltre che da una esaustiva rappresentazione e descrizione della copertura comprensiva della illustrazione strutturale e dei materiali, da una specifica relazione storica che descriva le trasformazioni subite dall’immobile e identificando gli elementi di stato di fatto aventi particolare rilevanza allo scopo di preservarle da trasformazioni incongrue e che obliterino elementi costruttivi e tipologici da conservare. Per quanto adeguate a perseguire gli obiettivi di tutela si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al precedente alinea.
− Fatti salvi gli obiettivi di tutela e il rispetto dei vincoli di cui al DLgs. 42/2004, nella zona A1 è consentita la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici per i tetti esistenti in eternit purché con materiali aventi caratteristiche estetiche tali da mimetizzarsi con la copertura tipica in coppi prevista per il Centro Storico (es. coppi fotovoltaici).
− Per tutti gli edifici con grado di protezione è ammessa, nel rispetto del Codice Civile, l’installazione degli ascensori e la realizzazione del vano ascensore esterni all’edificio esistente purché non prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. Nel caso di edifici assoggettati a vincolo DLgs. 42/2004 l’intervento deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza. L’installazione di sistemi elevatori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche sugli edifici di cui sopra è sempre ammessa condizionata all’adozione di modalità costruttive e di materiali che riducano al minimo la percezione visiva dell’impianto.
soddisfacimento della dotazione minima dei parcheggi privati.
5. Tessuti e Borghi Storici (A2)
dei quali sia prescritto il restauro e risanamento conservativo; − incremento del 15% dell’indice fondiario (Uf); − superficie coperta totale incrementata non più del 10% rispetto alla superficie coperta
complessiva relativa a tutti gli edifici esistenti; − esclusione di ampliamento degli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo.
h. Nei PUA dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni qualitative: − dovranno essere demoliti tutti gli edifici accessori non coerenti con i caratteri dell’architettura e dell’ambiente; − dovranno essere rinnovate le reti tecnologiche procedendo all’interramento delle linee aeree e innovando, adeguandolo al contesto, il sistema di pubblica illuminazione; − dovranno essere realizzate, ove previste dal sistema di raccolta, idonee piazzole per i rifiuti anche mediante realizzazione di bocche esterne con deposito di raccolta interrato; − dovrà essere predisposto e attuato un piano generale di riqualificazione della viabilità carrabile e pedonale;
− dovrà essere predisposto e attuato un piano generale di riqualificazione del verde sia in area pubblica che privata.
6. Centro storico minore (A3)
a. Maddalene Vecchie (A3 - P1)
− Per l’ambito di Maddalene Vecchie la relativa scheda individua gli ambiti assoggettati a PUA e a IED convenzionato.
− Nell’ambito assoggettato a PUA gli interventi agli edifici sono volti al recupero e allavalorizzazione degli stessi. È inoltre ammesso l’ampliamento, degli edifici classificati RE, pari al 5% del volume esistente, con un massimo di 150 mc, e nel rispetto degli altri parametri urbanistici ed edilizi. Sono inoltre consentite la demolizione di parti degli edifici esistenti aventi carattere di superfetazione e il riutilizzo delle corrispondenti volumetrie. In carenza di PUA sono ammessi esclusivamente gli interventi diretti agli edifici come classificati dalla scheda.
− Gli interventi sulle aree e sugli edifici individuati nell’ambito a IED convenzionato sono realizzabili sulla base dei seguenti parametri e prescrizioni edilizie e ambientale:
i. ciascuna unità abitativa dovrà essere realizzata applicando le direttive del Prontuario e dovrà integrarsi nel tessuto urbano esistente con particolare cura per gli allineamenti e le vedute da aree pubbliche o di uso pubblico degli immobili assoggettati a tutela;
ii. gli accessi alle nuove costruzioni dovranno essere realizzati in conformità ai vigenti regolamenti comunali e dovranno prevedere un arretramento dei cancelli idoneo per evitare la sosta in strada dei veicoli;
iii. i progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione dovranno essere dotati di rilievo dendrologico e di uno specifico progetto del verde redatto da libero professionista abilitato (agronomo forestale o equipollente);
vi. l’area di pertinenza di ciascuna nuova costruzione non potrà eccedere i 800 mq;
vii. la superficie coperta di ciascuna nuova costruzione non potrà eccedere il 40% dell’area fondiaria di pertinenza;
viii. ad esclusione dello sporto della copertura che non potrà comunque eccedere la dimensione degli sporti già presenti nel contesto, non sono ammessi poggioli o altri elementi archietttonici in aggetto;
− La realizzazione di edifici a schiera, fermi i parametri sopra indicati che si intendono proporzionalmente adattati al numero delle unità abitative, è ammessa per un numero massimo di tre unità abitative.
− Nella scheda del centro storico minore A3 – P1, inserita nell’Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche, sono indicate le opere pubbliche e di pubblico interesse di cui alla successiva alinea.
− Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di nuove costruzioni è assoggettato alla stipula di convenzione o alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo e di apposita garanzia fidejussoria per la partecipazione perequata alla realizzazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse indicate nella scheda di cui sopra. In particolare a ciascuna nuova costruzione è correlata la realizzazione di specifiche opere il cui progetto va presentato, previa acquisizione di favorevole parere preliminare dei competenti uffici comunali, contestualmente all’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo.
− Per quanto sopra non specificato si fa riferimento all’Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
b. San Pietro Intrigogna (A3 – P2) − L’intero ambito A3 – P2 è individuato come zone di degrado ai sensi della L 457/1978. − Sono ammessi gli interventi indicati nella scheda A3 – P2 e disciplinati nell’Elaborato 5 –
Fascicolo Schede Urbanistiche e sono altresì sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo per tutti gli edifici esistenti;
7. Complessi e immobili storici e di interesse culturale (A4)
scoperte sistemato con terreno vegetale e manto erboso;
− il mantenimento delle essenze arboree di pregio e l’inserimento di nuovi esemplari di specie autoctone o già presenti nell’area;
− la mascheratura delle recinzioni con l’inserimento di siepi vive autoctone (alte minimo a sviluppo completo 1,80 m), in alternativa possono essere realizzate solo staccionate in legno;
− la piantumazione di filari alberati lungo le strade poderali, periferiche e di accesso, lungo i fossati esterni ed interni alla proprietà, nei perimetri dei parcheggi; se non è possibile inserire nuove piantumazioni nell’area perché satura, la piantumazione dovrà avvenire nell’area pubblica più prossima a quella d’intervento che il Comune indicherà.
possono superare i 7 m;
− stiano ad una distanza di almeno 5 m dai confini di proprietà, fatte salve le altre distanze da confini, o prevedano l’acquisizione di autorizzazione, da registrare e trascrivere, del proprietario confinante;
− le nuove costruzioni fuori terra siano realizzare in aderenza o mantengano una distanza minima pari almeno all’altezza dagli esistenti edifici oggetto di restauro o di ristrutturazione senza demolizione;
− sia rispettata la distanza di 10 m tra pareti di cui anche solo una finestrata.È consentito a fronte della completa demolizione di costruzioni accessorie pertinenziali, per una volumetria massima di 150 mc, accorpare il volume all’edificio principale, la cui altezza non può superare l’edificio esistente a cui fa riferimento l’ampliamento e nel rispetto degli obiettivi di tutela.
8. Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale (A5) I parchi, i giardini e gli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale sono individuati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. Tali ambiti non possono essere alterati nella loro giacitura, conformazione ed estensione. Sono pertanto ammessi esclusivamente interventi che non compromettono la loro integrità e conservazione
o i caratteri storici e ambientali propri del luogo. A tal fine sono da conservare gli elementi storico-architettonici, i beni ivi presenti, le alberature e gli elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico-ambientale, salvo la loro sostituzione per ragioni fitosanitarie con esemplari della stessa specie, ovvero, il ripristino dei caratteri storici e ambientali preesistenti, in armonia con l'attuale stato dei luoghi, sulla base di un'analisi storica documentata. Sono inoltre ammessi gli interventi volti all'eliminazione degli elementi di degrado o incongrui con il carattere storico ambientale del luogo stesso. Per gli edifici presenti nell'ambito individuato sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro in corrispondenza anche delle singole unità edilizie, e comunque in conformità alle previste categorie di intervento indicate dal PI.