1.Il PI si attua per mezzo di Interventi Edilizi Diretti (IED), Interventi Edilizi Diretti convenzionati, Piani Urbanistici Attuativi (PUA), comparti urbanistici.
2.Ove le presenti NTO non prevedano la preliminare formazione di PUA, il PI si attua mediante IED secondo le procedure di legge e nel rispetto delle presenti NTO, dei vincoli e delle prescrizioni dei piani territoriali e settoriali sovraordinati e, per quanto compatibile, degli altri piani e regolamenti comunali.
3.I PUA, soggetti alle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e/o VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi del DLgs. 152/2006 e della normativa regionale in materia, dovranno garantire adeguate forme di consultazione per l’informazione e partecipazione del pubblico e del pubblico interessato.
4.Il PUA, strumento attuativo di dettaglio previsto e definito dalle leggi, compatibilmente con queste, è disciplinato dalle presenti NTO per quanto concerne le modalità redazionali, tecniche e operative.
5.Il PI individua le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e detta i seguenti criteri e limiti per la modifica dei perimetri dell’ambito dei PUA:
a.devono essere motivate per conseguire un’attuazione più razionale, funzionale ed economica;
b.non devono compromettere l’attuazione delle previsioni del PI o determinare ulteriori oneri a carico del Comune;
c.non devono interferire con l’applicazione della perequazione riducendone la quantità, la qualità o la proporzionalità;
d.devono garantire il rispetto degli obiettivi di tutela disciplinati dalla legge, dalla pianificazione sovraordinata, dal PAT e dal PI;
e.rispetto alla superficie territoriale dell’ambito del PUA prevista nel PI, le modifiche possono prevedere un incremento massimo del 15% e riguardare una superficie massima complessiva, comprensiva delle aree escluse e delle aree incluse, non superiore al 20%;
f.quando, nel rispetto dei criteri e limiti di cui sopra, costituiscano adeguamento a norme di legge o a disposizioni prescrittive e vincoli di legge, piani sovraordinati vigenti, PAT e PI.
6.Le modifiche del perimetro dell’ambito del PUA definite in applicazione dei criteri e limiti di cui al precedente comma non costituiscono e non comportano variante del PI e possono essere introdotte in sede di formazione del PUA con il provvedimento di adozione.
7.I limiti di cui alla lett. e. del precedente comma 5. possono essere variati rispettivamente dal 15% al 20% e dal 20% al 25% in caso di PUA di particolare complessità da redigere in aree per le quali sia stato approvato uno Schema Direttore secondo le modalità e con i contenuti di cui all’art. 52.
8.Nel rispetto della capacità insediativa teorica e senza riduzione delle superfici per servizi, per le finalità e nel rispetto dei criteri di cui sopra, possono essere ammesse trasposizioni di zona. In tal caso le destinazioni e le corrispondenti quantità edificabili, originariamente previste per il PUA e per le zone trasposte, incrementano o riducono quelle originariamente previste nel PI e possono essere ripartite e integrate nel progetto complessivo del PUA. Eventuali aree agricole non apportano destinazioni e volumetria aggiuntiva oltre a quella degli edifici esistenti, salvo nel caso di annessi rustici non più funzionali al fondo nei limiti del successivo art. 40.
9.La delimitazione dei comparti e delle previsioni puntuali e i termini per l’eventuale costituzione del consorzio sono variati con il PI o, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui sopra, in sede di PUA.
10.La delimitazione di ciascuna area conseguente alla suddivisione in comparti, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 della LR 11/2004, dovrà basarsi su valutazioni di natura urbanistica, verificando la possibilità di urbanizzazione autonoma di ciascun comparto e garantendo il necessario coordinamento attuativo in relazione:
a.al contesto;
b.ai rapporti con la destinazione delle aree contigue;
c.alla accessibilità;
d.alla localizzazione e funzionalità degli spazi a standard;
e.alle reti dei servizi sulla base dei principi definiti dalla LR 11/2004.
11.Per tutti gli interventi di attuazione del PI valgono le prescrizioni di cui al parere del Genio Civile del 16/10/2012 – Protocollo n. 468022 – che rinvia allo studio “Piano degli Interventi - Valutazione di Compatibilità Idraulica” presente nella “Banca dati alfa-numerica e vettoriale”. In particolare:
a.per gli interventi che comportano una impermeabilizzazione del territorio superiore a 1.000 mq (0,1 ha) è obbligo la predisposizione della valutazione di compatibilità idraulica, da effettuarsi secondo le indicazione dell’Allegato A di cui alla DGR n. 2948/2009;
b.per gli interventi che comportano una impermeabilizzazione del territorio inferiore a 1.000 mq (0,1 ha) è necessario adottare quanto riportato nel paragrafo 1, Parte Quarta, Aree BID nel soprarichiamato studio;
c.per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 2, Parta Quarta, Ambiti di intervento nel soprarichiamato studio dovranno dimensionarsi appositi manufatti di mitigazione idraulica con riferimento alle indicazione riportate nelle relative schede.
Valgono altresì le disposizioni che il Genio Civile dovesse prescrivere con successivi pareri.
12.L’attuazione mediante IED convenzionato, ove espressamente previsto dalle leggi o dalle presenti NTO, è assoggettata a convenzione da registrare e trascrivere o atto d’obbligo unilaterale con scrittura privata autenticata e trascritto come atto notarile.
13.È fatta salva la possibilità di apportare variante ai PUA vigenti con convenzione efficace, purché dette varianti non incidano sui termini di attuazione, sul loro dimensionamento e sulle destinazioni d’uso.
14.Nelle aree già assoggettate a PUA, nell’arco dei dieci anni di validità, valgono le disposizioni dello stesso. Ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 20 della LR 11/2004 il giorno di decorrenza della validità del piano coincide con quello di esecutività della delibera di approvazione del PUA originario. Alla scadenza dei termini per l’attuazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 della LR 11/2004, i PUA perdono efficacia e permane a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.