Art. 24Pannelli fotovoltaici

 

1. Al fine di favorire l’utilizzo di energia fotovoltaica, nel caso di una nuova installazione di impianto fotovoltaico atto a coprire il fabbisogno energetico per la produzione di energia elettrica pari almeno al 30% dell’edificio oggetto di intervento, è riconosciuto un incentivo di Su pari al 10% della Su determinata dai parametri urbanistici di zona in cui ricade l’edificio stesso.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione di edifici esistenti con installazione di impianti fotovoltaici che comportino la sostituzione di coperture contenenti amianto (Eternit), l’incentivo di Su è ulteriormente incrementato di un 15%.

3. Gli incrementi incentivanti di Su dovranno comunque rispettare tutti i parametri edilizi relativi alle distanze.

4. Le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici devono essere conformi a quanto segue:

a.moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 gradi. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm;

b.moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie;

c.moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle lett. a. e b.

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi;

d.moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole. I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti;

e.moduli fotovoltaici installati a parete. I moduli sono collegati alla facciata.

5. Non sono ammessi a incentivo gli impianti fotovoltaici “installati a terra” nelle ZTO E.

6. Sono fatti salvi gli obiettivi di tutela e il rispetto dei vincoli di cui al DLgs. 42/2004.

7.        Nel caso in cui il soggetto, che ha ottenuto l’incentivo, non dimostri l’effettiva installazione e attivazione dell’impianto fotovoltaico mediante la presentazione del certificato di conformità impiantistica dal quale risulti che lo stesso è connesso e funzionante, e non abbia ottemperato nel termine di 120 giorni dall’ordinanza dirigenziale di adeguamento, la Su realizzata quale incentivo verrà considerata abuso edilizio, perseguibile ai sensi del DPR 380/2001 quale variazione essenziale del progetto approvato.

8. Gli interventi di cui ai commi 1. e 2. sono da considerearsi al netto di altre forme incentivanti previste dalla legislazione nazionale e regionale. L’eventuale mancato utilizzo della Su concessa quale incentivo non potrà essere trasferita ad altri edifici e non genera Credito Edilizio.