1. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
a. Nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), si applicano le relative disposizioni per quanto efficaci.Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo, gli interventi devono essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 8 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.
2. Piano d’Area dei Monte Berici (PAMOB)
a. In tale ambito, salvo quanto previsto dalle presenti norme, si applicano la disciplina e le disposizioni previste dal Piano d’Area dei Monti Berici, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 31 del 09/07/2008.
3. Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
a. Gli interventi da realizzare nel territorio comunale che possano determinare incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000, anche non ricadenti nel territorio comunale, sono assoggettati alla redazione di apposito studio per determinare l’assoggettabilità a VIncA, ai sensi della DGR 3173/2006.
4. Siti sottoposti a tutela dall’UNESCO quale Patrimonio Culturale dell’Umanità
5. Contesti figurativi Ville venete
a. Per gli ambiti individuati dal PI si applicano le seguenti disposizioni:
− devono essere salvaguardati la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all’ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
− devono essere mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno (parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone e fossati);
− deve essere favorita l’eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua, per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante l’utilizzo del credito edilizio.
6. Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico
i. Nel rispetto della consistenza materiale e strutturale storica dei manufatti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico-strutturale.
ii. Per le parti inglobate nel tessuto edilizio sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo che comportino il
riordino figurativo dei prospetti e dei fronti fortificati interessati dalle trasformazioni civili.
− edifici e manufatti esistenti
i. Per gli edifici e manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione, purché comporti la riqualificazione dei fronti situati in prossimità delle mura, dell’Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e inrelazione visiva con le stesse. È sempre ammessa la demolizione degli elementi incongrui, di degrado o che contrastano con gli obiettivi di tutela e valorizzazione.
− spazi scoperti e aree a verde
i. Su detti spazi non è ammessa alcuna edificazione che non sia prevista dal vigente piano e successive varianti. Non sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 61. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione degli spazi purché salvaguardino i caratteri formali e la percezione del sistema fortificatorio e degli altri siti oggetto della presente tutela. Sono inoltre ammessi interventi volti al mantenimento, al recupero e ripristino degli spazi secondo il profilo altimetrico storicamente documentato o in analogia a preesistenze conservate, oltre alle opere mirate al rinvenimento e recupero, valorizzazione e pubblica fruizione di eventuali resti e manufatti della cinta muraria. Per manufatti esistenti in tali spazi, incongrui, degradati o che contrastano con l’obiettivo di tutela delle Mura storiche, dell’Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e i loro contesti, è sempre ammessa la demolizione.
7. Aree a rischio archeologico
8. Zona di tutela fluviale ai sensi della lett. g), comma 1, art. 41 della LR 11/2004
dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area demaniale nelle altre aree rurali individuate dal PAT.
9. Impianti a rischio incidente rilevante (RIR)
10. Edifici oggetto di tutela
a. Gli edifici oggetto di tutela presenti nel territorio comunale, esterni al Centro Storico, si distinguono nelle seguenti categorie: − edifici di valore monumentale; − edifici di valore architettonico con grado di protezione previsto dal presente PI, che ne
regola la trasformabilità; − edifici di valore ambientale con grado di protezione previsto dal presente PI, che ne regola la trasformabilità; − edifici e contesti di valore testimoniale, per i quali sono consentiti unicamente gli interventi di cui al presente PI.
superfici e un minimo del 75% delle superfici scoperte sistemate in terreno vegetale con manto erboso; − il mantenimento delle essenze arboree di pregio e l’inserimento di nuovi esemplari di specie autoctone o già presenti nel contesto.
− Per gli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 si dovranno osservare le norme e diposizioni di cui all’art. 13 e della zona omogenea in cui ricade.
g. Edificio di valore architettonico − Sono classificati come Edificio di valore architettonico gli edifici che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi.
− Per detti edifici si dovranno inoltre osservare i seguenti criteri di intervento:
i. edificio di valore architettonico - intervento di restauro conservativo (rs1) ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico; ogni operazione di restauro dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi dei caratteri originali dell’edificio, quali si desumono dagli studi di cui al punto precedente; fatte salve le opere indispensabili per la statica ed il risanamento dell’edificio, non potranno essere variate o sostituite murature portanti o effettuati spostamenti di pareti divisorie e comunque originali; l’assetto dei fori va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture; è concessa l’apertura e chiusura di porte per passaggi interni purché non siano effettuate in presenza di ambienti significativi per l’impianto tipologico; non possono essere modificati i solai, le scale originali, i contorni in pietra delle forature, la struttura e il manto di copertura del tetto; è consentita la sostituzione delle parti deteriorate seguendo i disposti di cui sopra; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e la quota d’imposta del tetto; è vietata l’aggiunta di abbaini e finestre in randa; i comignoli originali eventualmente demoliti, vanno ricostruiti come quelli esistenti, con disegno tradizionale; le grondaie devono avere un profilo curvo; tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale; sono ammessi l’inserimento degli impianti igienico-sanitari e la realizzazione delle reti tecnologiche, nel maggior rispetto dei caratteri distributivi degli edifici, delle partiture murarie e dell’aspetto dei luoghi; gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata; non sono ammessi aumenti di volume, la chiusura di loggiati e porticati, la realizzazione di balconi e sporti su porte esterne; i sottotetti possono essere resi abitabili nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e delle altre norme regolamentari vigenti; negli annessi rustici da recuperare per destinazione residenziale, fermo restando l’obbligo della loro
conservazione formale ed architettonica, sarà possibile la variazione e l’inserimento di nuovi solai e la previsione di nuove aperture funzionali.
ii. Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e risanamento (rs2)
Tale categoria d’intervento è riservata agli edifici che, avendo conservato una buona integrità dei caratteri originali tipologici e costruttivi, sono caratterizzati da un linguaggio architettonico più semplice;
alle unità edilizie a cui si è attribuita questa categoria di intervento appartengono corpi edilizi rurali aggregati sia alle Ville che ai Complessi agricoli;
nel predisporre e attuare gli interventi si dovranno osservare i criteri di cui alla precedente categoria di intervento (rs1) con le seguenti variazioni per le parti conservate, mentre si adotteranno criteri di ripristino in conformità alla parte originale sulle parti trasformate recuperabili;
è consentito lo spostamento di orizzontamenti esistenti, solo se l’altezza interna netta del locale sotto i travetti è inferiore a 2,40 m, purché non determini incoerenza funzionale rispetto alle aperture esistenti;
possono essere modificati i muri divisori interni non portanti;
è possibile aggregare più unità tipologiche poste in aderenza, quando l’organismo edilizio originario sia di dimensioni troppo ridotte per un adeguato riutilizzo, avendo cura di adottare soluzioni che rendano possibile la “lettura” delle unità tipologiche originarie.
h. Edificio di valore ambientale − Unità edilizie che hanno subito trasformazioni, anche consistenti, della struttura tipologica e della configurazione originale, ma sono inserite in un agglomerato edilizio con edifici che conservano caratteri originali di valore storico. − Per detti edifici gli interventi di ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, devono essere volti a configurare un organismo edilizio funzionale che recuperi e metta in evidenza, gli elementi originali ancora riconoscibili. − È ammessa la possibilità di demolire parti dell’edificio quali superfetazioni e altre aggiunte recenti e la loro ricostruzione a pari volume, in aderenza all’edificio principale di valore ambientale.
− Il progetto di intervento dovrà essere, pertanto, inquadrato da uno studio del contesto edilizio in cui è inserito e le soluzioni adottate dovranno essere adeguatamente motivate − Per detti immobili si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento:
i. edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione (r) ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico; tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi, sia interni che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale; gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata; la integrazione o sostituzione delle parti deteriorate può essere fatta con materiali e tecniche nuove, in armonia con il lavoro critico di ripristino degli elementi originali dell’edificio; fatti salvi gli elementi originali, documentati con il rilievo e gli studi preliminari, le strutture orizzontali e verticali possono essere sostituite, anche al fine di ripristinare antiche quote o orizzontamenti; è consentita la ridistribuzione interna, con la conservazione e evidenziazione della struttura portante dell’edificio per gli annessi rustici; sono consentite nuove aperture nelle facciate cieche, strettamente finalizzate al soddisfacimento di standard igienici, con aperture distribuite
nella facciata secondo schemi desunti dalle forometrie degli edifici contigui di valore storico-architettonico.
ii. Edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione con tutela dei prospetti (r*)
in tali casi è prescritta la conservazione della forometria delle facciate; ciò comporta una possibilità d’intervento limitata alla ridistribuzione dell’interno, senza la modifica delle aperture esterne e l’eventuale completamento dei caratteri architettonici delle facciate con elementi tipici dell’architettura originale locale;
sono ammesse piccole aperture esclusivamente per l’inserimento di nuovi servizi igienico-sanitari.
i. Edificio e contesto di valore testimoniale
− Edifici della fine del 1800 e dei primi decenni del 1900 che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi.
− Per detti edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, volti a recuperare e mettere in adeguata evidenza gli elementi originali ancora riconoscibili, e i cambi di destinazione d’uso nei limiti di zona in cui ricadono.
− Sono fatte salve le destinazioni d’uso legittimamente esistenti alla data di adozione del PI. − È ammessa la possibilità di demolire limitate parti dell’edificio quali superfetazioni e altre aggiunte recenti. − Per detti immobili si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento per il restauro conservativo:
i. ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico;
ii. tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale;
iii. gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata. Non sono ammesse nuove costruzioni, fatti salvi gli adempimenti consentiti dal piano e quelli necessari per il raggiungimento degli standard di legge;
vi. è prescritta la conservazione della forometria delle facciate; ciò comporta una possibilità d’intervento limitata alla ridistribuzione dell’interno, senza la modifica delle aperture esterne e l’eventuale completamento dei caratteri architettonici delle facciate con elementi tipici dell’architettura originale locale. Sono ammesse piccole aperture esclusivamente per l’inserimento di nuovi servizi igienico-sanitari;
vii. il recupero dei sottotetti è ammesso, salvo limitazioni dovute a specifiche e puntuali norme a tutela del fabbricato, senza alterazioni della sagoma originaria.
11. Tutela dei grandi alberi
a. La tutela dei grandi alberi individuati dal PAT avviene mediante apposita indagine ricognitiva con conseguente elaborazione di un Programma di conservazione e manutenzione. Gli oneri finanziari per l’attuazione di detto Programma potranno essere reperiti mediante imputazione di spesa al bilancio comunale; in alternativa, imputati agli aventi titolo per l’attuazione delle convenzioni di PUA o IED convenzionato o mediante riconoscimento di Credito Edilizio a fronte di un miglioramento ambientale.
12. Ambiti per l’istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica
a. Il PI individua gli ambiti per l’istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica come individuati dal PTRC, per i quali si applica quanto previsto nelle NTA dello stesso.