Art. 14 Tutele
Disposizioni settoriali

1. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

a. Nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), si applicano le relative disposizioni per quanto efficaci.Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo, gli interventi devono essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 8 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.

2. Piano d’Area dei Monte Berici (PAMOB)

a. In tale ambito, salvo quanto previsto dalle presenti norme, si applicano la disciplina e le disposizioni previste dal Piano d’Area dei Monti Berici, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 31 del 09/07/2008.

3. Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

a. Gli interventi da realizzare nel territorio comunale che possano determinare incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000, anche non ricadenti nel territorio comunale, sono assoggettati alla redazione di apposito studio per determinare l’assoggettabilità a VIncA, ai sensi della DGR 3173/2006.

4. Siti sottoposti a tutela dall’UNESCO quale Patrimonio Culturale dell’Umanità

a.
Trattasi del patrimonio afferente al riconoscimento “La Città di Vicenza” inserita nella Lista Mondiale dei Beni Culturali Protetti dell’UNESCO, riconosciuta nella Sessione n. 18 del 15/12/1994, corrispondenti al Centro Storico e relativa zona di rispetto (buffer zone), Villa Almerico Capra detta “La Rotonda”, Villa Trissino Trettenero e Villa Gazzotti Grimani.
b.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, come ratificata dalla legge 184/1977, il PI disciplina puntualmente gli interventi ammessi nell’ambito del Centro Storico.
c.
Gli interventi nell’ambito della zona di rispetto (buffer zone) del sito tutelato sono disciplinati dalle disposizioni delle presenti NTO.
d.
Il progetto degli interventi che comporti sopraelevazione di edifici esistenti, nuove costruzioni o ricostruzioni con incremento di altezza nell’ambito della zona di rispetto (buffer zone) dovrà dimostrare e garantire l’integrità della percezione visiva e d’insieme del Centro Storico tutelato, con particolare riferimento ai coni visuali originati dalle direttrici principali di accesso alla città e dal fondale panoramico collinare.
e.
I progetti, ai fini di cui al comma alla lett. d., dovranno essere obbligatoriamente corredati da fotoinserimenti o rendering che evidenzino e dimostrino l’integrità della percezione visiva e d’insieme del Centro Storico tutelato.

5. Contesti figurativi Ville venete

a. Per gli ambiti individuati dal PI si applicano le seguenti disposizioni:

− devono essere salvaguardati la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all’ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;

− devono essere mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno (parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone e fossati);

− deve essere favorita l’eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua, per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante l’utilizzo del credito edilizio.

6. Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico

a.
Il PI indica la fascia di tutela di 50 m delle Mura storiche e delle relative pertinenze nonché dell’Arco e delle Scalette di Monte Berico, dei Portici di Monte Berico e della Basilica di Monte Berico come rappresentata nell’Elaborato 3 – Zonizzazione.
b.
Entro tale fascia, al fine di tutelare e valorizzare il sistema delle Mura storiche e il loro contesto, dell’Arco e delle Scalette di Monte Berico, dei Portici di Monte Berico e della Basilica di Monte Berico e loro contesti, si definiscono di seguito gli interventi ammessi nei seguenti ambiti: − elementi, parti o resti delle fortificazioni

i. Nel rispetto della consistenza materiale e strutturale storica dei manufatti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico-strutturale.

ii. Per le parti inglobate nel tessuto edilizio sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo che comportino il

riordino figurativo dei prospetti e dei fronti fortificati interessati dalle trasformazioni civili.

− edifici e manufatti esistenti

i. Per gli edifici e manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione, purché comporti la riqualificazione dei fronti situati in prossimità delle mura, dell’Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e inrelazione visiva con le stesse. È sempre ammessa la demolizione degli elementi incongrui, di degrado o che contrastano con gli obiettivi di tutela e valorizzazione.

− spazi scoperti e aree a verde

i. Su detti spazi non è ammessa alcuna edificazione che non sia prevista dal vigente piano e successive varianti. Non sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 61. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione degli spazi purché salvaguardino i caratteri formali e la percezione del sistema fortificatorio e degli altri siti oggetto della presente tutela. Sono inoltre ammessi interventi volti al mantenimento, al recupero e ripristino degli spazi secondo il profilo altimetrico storicamente documentato o in analogia a preesistenze conservate, oltre alle opere mirate al rinvenimento e recupero, valorizzazione e pubblica fruizione di eventuali resti e manufatti della cinta muraria. Per manufatti esistenti in tali spazi, incongrui, degradati o che contrastano con l’obiettivo di tutela delle Mura storiche, dell’Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e i loro contesti, è sempre ammessa la demolizione.

c.
Entro tale fascia, mediante PUA, sono ammesse operazioni di riqualificazione urbanistica volte all’eliminazione degli elementi incongrui, di degrado e che contrastano alla reintegrazione figurativa dell’insieme del quadro ambientale delle mura e degli altri siti oggetto della presente tutela nonché alla conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione delle aree o manufatti di particolare rilevanza storico-testimoniale.
d.
Sono inoltre sempre ammessi gli interventi pubblici volti al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione delle Mura storiche, dell’Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e i loro contesti, nonché altri interventi pubblici o di interesse pubblico.
e.
Interventi di demolizione dei fabbricati incongrui e che contrastano con il ripristino ambientale delle aree, nonché la cessione di aree scoperte o edifici, sono soggetti all’applicazione del Credito Edilizio e della perequazione urbanistica secondo quanto disposto dalle presenti norme.

7. Aree a rischio archeologico

a.
Le aree individuate nell’Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sottoposte a tutela archeologica, sono così distinte: − “Alto rischio archeologico”; − “A rischio archeologico”.
b.
Gli interventi previsti nell’ambito delle zone “Alto rischio archeologico”, per una profondità al di sotto di 0,70 m dal piano stradale, sono condizionati alla preventiva approvazione del progetto da parte dell’autorità preposta. Potrà essere richiesta l’esecuzione di eventuali sondaggi archeologici al fine di verificare la consistenza archeologica del sito. I sondaggi, il cui onere sarà a carico del titolare della richiesta, saranno effettuati sotto il controllo dell’autorità preposta.
c.
Gli interventi previsti nell’ambito delle zone “A rischio archeologico”, per una profondità al di sotto di 0,70 m dal piano stradale, sono condizionati, preventivamente alla presentazione dell’istanza edilizia, alla trasmissione all’autorità preposta di una relazione descrittiva delle opere che comportano scavi.
d.
In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è obbligatorio accertare presso la competente autorità l’eventuale necessità di effettuare indagini archeologiche preliminari (art. 28 del DLgs. 42/2004)

8. Zona di tutela fluviale ai sensi della lett. g), comma 1, art. 41 della LR 11/2004

a.
Il PI individua nel contesto extraurbano, per i corsi d’acqua Bacchiglione, Retrone, Astichello, Tesina, Orolo, Canale di Debba, Roggia Dioma, Roggia Rozzola e Tribolo le relative zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 41 della LR 11/2004, secondo elementi significativi quali discontinuità morfologiche, idrografia, limiti colturali, recinzioni, edificazioni esistenti, infrastrutture.
b.
All’interno delle zone di tutela non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di 20 m dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area demaniale, limitatamente alle aree periurbane individuate dal PAT, e per una profondità di 50 m

dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell’area demaniale nelle altre aree rurali individuate dal PAT.

c.
Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti e normative di settore, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal PI dovranno rispettare le disposizioni del Prontuario.
d.
Sugli edifici e i manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui alla lett. a), b), c) comma 1 art. 3 del DPR 380/2001 e quanto specificatamente previsto dalle presenti NTO.

9. Impianti a rischio incidente rilevante (RIR)

a.
Nel territorio comunale non sono ammessi nuovi impianti rientranti nella disciplina del rischio di incidente rilevante.
b.
Il PI individua l’insediamento produttivo, “Acciaierie Valbruna”, le cui attività sono ricomprese nella disciplina di cui al DLgs. 334/1999 e per il quale è approvato il piano di Emergenza con Decreto del Prefetto della provincia di Vicenza Prot. n. 2008/651 Area V Prot.Civ. del 26/06/2008.
c.
Il PI, accertata la compatibilità dell’impianto con gli obiettivi di trasformazione urbanistica in conformità con le previsioni dell’art. 17 del DLgs. 334/2009 e del DM 151/2001, fa proprie le distanze di cui al vigente Elaborato Tecnico RIR tra gli stabilimenti esistenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del DLgs. 42/2004.
d.
Il PI disciplina gli interventi ed i limiti di edificabilità della fascia di sicurezza di detti impianti ai sensi del DLgs. 334/1999, del DM 151/2001, del DLgs. 238/2005.
e.
Nelle aree di salvaguardia individuate dal PI, a norma del DM 151/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, si applicano le limitazioni all’edificabilità previste dall’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” – RIR costituente parte integrante e sostanziale del presente piano
f.
In caso di dismissione degli impianti per motivi diversi, i vincoli di cui al presente articolo decadono automaticamente a decorrere dalla data di notifica della dismissione da parte del soggetto gestore dell’impianto o dalla data di accertamento da parte degli organi competenti al controllo della dismissione dell’impianto.
g.
L’elaborato tecnico RIR, redatto in applicazione alle disposizioni contenute nel DM 151/2001, contiene gli elementi conoscitivi utili all’individuazione e regolamentazione delle aree da sottoporre a disciplina specifica in relazione alla presenza di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del DLgs. 334/1999.
h.
Il documento recepisce le informazioni fornite dal gestore dell’impianto (vedi notifiche e piano emergenza) di cui al punto 7 del DM 151/2001 consistenti in: − identificazione possibili scenari incidentali; − probabilità di ogni singolo evento; − categorie di danno attese che possono interessare elementi vulnerabili; − inviluppo, su base cartografica, delle aree di danno.
i.
Sulla base di tali indicazioni, è formulata la regolamentazione delle destinazioni d’uso delle aree coinvolte, in conformità alle categorie territoriali compatibili con lo stabilimento esistente, secondo quanto disposto al punto 6.3.1 del DM 151/2001.
j.
Nell’insediamento di cui alla lett. b. le destinazioni non produttive non sono consentite fino a una fascia di 50 m dal limite esterno dell’area di danno.

10. Edifici oggetto di tutela

a. Gli edifici oggetto di tutela presenti nel territorio comunale, esterni al Centro Storico, si distinguono nelle seguenti categorie: − edifici di valore monumentale; − edifici di valore architettonico con grado di protezione previsto dal presente PI, che ne

regola la trasformabilità; − edifici di valore ambientale con grado di protezione previsto dal presente PI, che ne regola la trasformabilità; − edifici e contesti di valore testimoniale, per i quali sono consentiti unicamente gli interventi di cui al presente PI.

b.
I proprietari e aventi titolo di edifici esistenti non compresi tra quelli classificati e individuati possono proporne l’inclusione, da attuare mediante le procedure di variazione del PI, presentando idonea documentazione storico-architettonica.
c.
Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e l’idoneo titolo abilitativo può essere rilasciato in corrispondenza delle singole unità edilizie, in conformità alle previste categorie d’intervento.
d.
Per le zone scoperte e libere da costruzioni dovrà essere predisposto un progetto del verde che preveda: − il mantenimento, escluse le superfici soprastanti a vani interrati, della permeabilità delle

superfici e un minimo del 75% delle superfici scoperte sistemate in terreno vegetale con manto erboso; − il mantenimento delle essenze arboree di pregio e l’inserimento di nuovi esemplari di specie autoctone o già presenti nel contesto.

e.
La piantumazione di filari alberati lungo le strade poderali, periferiche e di accesso, lungo i fossati esterni ed interni alla proprietà, nei perimetri dei parcheggi, ove non sia possibile inserire nuove piantumazioni nell’area perché satura, dovrà avvenire nell’area pubblica più prossima a quella d’intervento che il Comune indicherà.
f.
Edificio di valore monumentale

− Per gli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 si dovranno osservare le norme e diposizioni di cui all’art. 13 e della zona omogenea in cui ricade.

g. Edificio di valore architettonico − Sono classificati come Edificio di valore architettonico gli edifici che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi.

− Per detti edifici si dovranno inoltre osservare i seguenti criteri di intervento:

i. edificio di valore architettonico - intervento di restauro conservativo (rs1) ƒ ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico; ƒ ogni operazione di restauro dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi dei caratteri originali dell’edificio, quali si desumono dagli studi di cui al punto precedente; ƒ fatte salve le opere indispensabili per la statica ed il risanamento dell’edificio, non potranno essere variate o sostituite murature portanti o effettuati spostamenti di pareti divisorie e comunque originali; l’assetto dei fori va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture; è concessa l’apertura e chiusura di porte per passaggi interni purché non siano effettuate in presenza di ambienti significativi per l’impianto tipologico; ƒ non possono essere modificati i solai, le scale originali, i contorni in pietra delle forature, la struttura e il manto di copertura del tetto; è consentita la sostituzione delle parti deteriorate seguendo i disposti di cui sopra; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e la quota d’imposta del tetto; è vietata l’aggiunta di abbaini e finestre in randa; i comignoli originali eventualmente demoliti, vanno ricostruiti come quelli esistenti, con disegno tradizionale; le grondaie devono avere un profilo curvo; ƒ tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale; ƒ sono ammessi l’inserimento degli impianti igienico-sanitari e la realizzazione delle reti tecnologiche, nel maggior rispetto dei caratteri distributivi degli edifici, delle partiture murarie e dell’aspetto dei luoghi; ƒ gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata; ƒ non sono ammessi aumenti di volume, la chiusura di loggiati e porticati, la realizzazione di balconi e sporti su porte esterne; ƒ i sottotetti possono essere resi abitabili nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e delle altre norme regolamentari vigenti; negli annessi rustici da recuperare per destinazione residenziale, fermo restando l’obbligo della loro

conservazione formale ed architettonica, sarà possibile la variazione e l’inserimento di nuovi solai e la previsione di nuove aperture funzionali.

ii. Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e risanamento (rs2)

ƒ Tale categoria d’intervento è riservata agli edifici che, avendo conservato una buona integrità dei caratteri originali tipologici e costruttivi, sono caratterizzati da un linguaggio architettonico più semplice;

ƒ alle unità edilizie a cui si è attribuita questa categoria di intervento appartengono corpi edilizi rurali aggregati sia alle Ville che ai Complessi agricoli;

ƒ nel predisporre e attuare gli interventi si dovranno osservare i criteri di cui alla precedente categoria di intervento (rs1) con le seguenti variazioni per le parti conservate, mentre si adotteranno criteri di ripristino in conformità alla parte originale sulle parti trasformate recuperabili;

ƒ è consentito lo spostamento di orizzontamenti esistenti, solo se l’altezza interna netta del locale sotto i travetti è inferiore a 2,40 m, purché non determini incoerenza funzionale rispetto alle aperture esistenti;

ƒ possono essere modificati i muri divisori interni non portanti;

ƒ è possibile aggregare più unità tipologiche poste in aderenza, quando l’organismo edilizio originario sia di dimensioni troppo ridotte per un adeguato riutilizzo, avendo cura di adottare soluzioni che rendano possibile la “lettura” delle unità tipologiche originarie.

h. Edificio di valore ambientale − Unità edilizie che hanno subito trasformazioni, anche consistenti, della struttura tipologica e della configurazione originale, ma sono inserite in un agglomerato edilizio con edifici che conservano caratteri originali di valore storico. − Per detti edifici gli interventi di ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, devono essere volti a configurare un organismo edilizio funzionale che recuperi e metta in evidenza, gli elementi originali ancora riconoscibili. − È ammessa la possibilità di demolire parti dell’edificio quali superfetazioni e altre aggiunte recenti e la loro ricostruzione a pari volume, in aderenza all’edificio principale di valore ambientale.

− Il progetto di intervento dovrà essere, pertanto, inquadrato da uno studio del contesto edilizio in cui è inserito e le soluzioni adottate dovranno essere adeguatamente motivate − Per detti immobili si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento:

i. edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione (r) ƒ ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico; ƒ tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi, sia interni che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale; ƒ gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata; ƒ la integrazione o sostituzione delle parti deteriorate può essere fatta con materiali e tecniche nuove, in armonia con il lavoro critico di ripristino degli elementi originali dell’edificio; ƒ fatti salvi gli elementi originali, documentati con il rilievo e gli studi preliminari, le strutture orizzontali e verticali possono essere sostituite, anche al fine di ripristinare antiche quote o orizzontamenti; ƒ è consentita la ridistribuzione interna, con la conservazione e evidenziazione della struttura portante dell’edificio per gli annessi rustici; ƒ sono consentite nuove aperture nelle facciate cieche, strettamente finalizzate al soddisfacimento di standard igienici, con aperture distribuite

nella facciata secondo schemi desunti dalle forometrie degli edifici contigui di valore storico-architettonico.

ii. Edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione con tutela dei prospetti (r*)

ƒ in tali casi è prescritta la conservazione della forometria delle facciate; ciò comporta una possibilità d’intervento limitata alla ridistribuzione dell’interno, senza la modifica delle aperture esterne e l’eventuale completamento dei caratteri architettonici delle facciate con elementi tipici dell’architettura originale locale;

ƒ sono ammesse piccole aperture esclusivamente per l’inserimento di nuovi servizi igienico-sanitari.

i. Edificio e contesto di valore testimoniale

− Edifici della fine del 1800 e dei primi decenni del 1900 che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi.

− Per detti edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, volti a recuperare e mettere in adeguata evidenza gli elementi originali ancora riconoscibili, e i cambi di destinazione d’uso nei limiti di zona in cui ricadono.

− Sono fatte salve le destinazioni d’uso legittimamente esistenti alla data di adozione del PI. − È ammessa la possibilità di demolire limitate parti dell’edificio quali superfetazioni e altre aggiunte recenti. − Per detti immobili si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento per il restauro conservativo:

i. ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell’organismo architettonico;

ii. tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale;

iii. gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata. Non sono ammesse nuove costruzioni, fatti salvi gli adempimenti consentiti dal piano e quelli necessari per il raggiungimento degli standard di legge;

iv.
la integrazione o sostituzione delle parti deteriorate può essere fatta con materiali e tecniche nuove, in armonia con il lavoro critico di ripristino degli elementi originali dell’edificio;
v.
fatti salvi gli elementi originali, documentati con il rilievo e gli studi preliminari, le strutture orizzontali e verticali possono essere sostituite, anche al fine di ripristinare antiche quote o orizzontamenti;

vi. è prescritta la conservazione della forometria delle facciate; ciò comporta una possibilità d’intervento limitata alla ridistribuzione dell’interno, senza la modifica delle aperture esterne e l’eventuale completamento dei caratteri architettonici delle facciate con elementi tipici dell’architettura originale locale. Sono ammesse piccole aperture esclusivamente per l’inserimento di nuovi servizi igienico-sanitari;

vii. il recupero dei sottotetti è ammesso, salvo limitazioni dovute a specifiche e puntuali norme a tutela del fabbricato, senza alterazioni della sagoma originaria.

11. Tutela dei grandi alberi

a. La tutela dei grandi alberi individuati dal PAT avviene mediante apposita indagine ricognitiva con conseguente elaborazione di un Programma di conservazione e manutenzione. Gli oneri finanziari per l’attuazione di detto Programma potranno essere reperiti mediante imputazione di spesa al bilancio comunale; in alternativa, imputati agli aventi titolo per l’attuazione delle convenzioni di PUA o IED convenzionato o mediante riconoscimento di Credito Edilizio a fronte di un miglioramento ambientale.

12. Ambiti per l’istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica

a. Il PI individua gli ambiti per l’istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica come individuati dal PTRC, per i quali si applica quanto previsto nelle NTA dello stesso.